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Alcol, le tabelle informative da esporre nei pubblici esercizi
La legge 120 del 29 luglio 2010, che ha approvato le nuove regole per la circolazione stradale, ha dettato nuove disposizioni in materia di somministrazione e vendita di bevande alcoliche nelle ore notturne a cui ci si doveva adeguare entro il 12 novembre 2010.
In particolare: i titolari e i gestori di bar, ristoranti, pizzerie, alberghi, circoli privati devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 alle 6.
All’uscita dei locali deve essere presente a disposizione dei clienti un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico.
Negli stessi locali (all’entrata, all’ingresso e all’uscita) devono essere esposte le tabelle che riproducano la descrizione dei sintomi e le quantità delle bevande che determinano il superamento del tasso alcolemico (in qllegato).
I titolari ed i gestori di esercizi di vicinato devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle 6.
Le sanzioni pecuniarie previste variano da 5 mila a 20 mila euro, oltre alla sospensione della licenza dell’esercizio per un periodo da 7 a 30 giorni. I divieti sopra descritti non si applicano nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio ed in quella tra il 15 e il 16 agosto.
Le tabelle sono state rese pubbliche (Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2008) con il Decreto 30 luglio 2008 del Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, con il quale vengono definiti i contenuti delle tabelle da esporre nei locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Le tabelle sono finalizzate ad informare i frequentatori dei locali sugli effetti del consumo delle diverse quantità e tipologie di bevande alcoliche, per prevenire i danni alcolcorrelati e in particolare gli incidenti stradali.
Il decreto è stato predisposto in attuazione del Decreto legge 3 agosto 2007 n.117, recante “Disposizioni urgenti modificative del Codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 2 ottobre 2007, n. 160.
L’art. 6 del decreto legge introduce nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza. In particolare viene introdotto l’obbligo per i titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali, apposite tabelle che riproducano:
la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata
le quantità delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico legale (0,5 grammi per litro).
I gestori dovranno mettere in modo ben visibile le indicazioni per permetterne la perfetta leggibilità: riportano rispettivamente le stime per il calcolo del tasso alcolemico nel sangue in base al peso, al sesso e al cibo e all’alcol ingeriti, senza tralasciare una descrizione degli effetti dell’alcol a seconda del tasso alcolemico ingerito. Le tabelle vanno esposte all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali. Chi non lo fa rischia la chiusura da 7 a 30 giorni.
Il limite legale del tasso alcolemico per la guida - ricorda il ministero - è 0,5 grammi per litro. L’iniziale sensazione di ebbrezza e riduzione delle inibizioni di controllo si manifesta già con 0,1-0,2 g/L; si passa poi a sensazione di ebbrezza e riduzione delle inibizioni, del controllo e della percezione del rischio verso i 0,3-0,4 g/L. Sopra 0,9-1,5 g/L c’è alterazione dell’umore, rabbia, tristezza, confusione mentale, disorientamento, poi (1,6-3 g/L) stordimento, aggressività, stato depressivo, apatia letargia, fino allo stato di incoscienza (3,1-4 g/L). Infine, oltre 4 g/L, difficoltà di respiro, sensazione di soffocamento, sensazione di morire.
Ma le tabelle spiegano anche come si arriva a questi valori alcolemici: una donna che pesa 45 kg, ad esempio che ha assunto a stomaco vuoto una birra leggera (0,39% di gradazione alcolica) ed un aperitivo alcolico (0,49%) ha un’alcolemia attesa di 0,88; una donna di peso 60 kg che ha assunto a stomaco pieno 2 superalcolici (0,35% per 2) ha un’alcolemia attesa di 0,70 g/L. Anche per gli uomini qualche esempio dalle tabelle: peso corporeo 75 kg, ha assunto a stomaco vuoto due birre speciali (0,41%), ha un’alcolemia attesa di 0,82 g/L mentre un uomo che pesa 55 kg ed ha assunto a stomaco vuoto una birra doppio malto (0,71%) ed un superalcolico di media gradazione (45 gradi-0,36%) ha un’alcolemia attesa di 1,07 grammi/litro.
Le unità alcoliche di riferimento si riferiscono a bicchiere, lattina o bottiglia serviti usualmente nei locali: birra 330 cc, vino 125 cc, digestivi 40 cc, superalcolici 40 cc, champagne/spumante 100 cc, ready to drink 150 cc. Sulle tabelle verrà chiarito anche che una birra normale bevuta da una donna di 45 chili a stomaco vuoto può far superare già il limite legale del tasso alcolemico per la guida, fissato a 0,5 grammi per litro. Limite superato, solo per fare alcuni esempi, da un uomo di 70 chili che beve una birra doppio malto senza avere mangiato nulla.
Alcool, le tabelle informative da esporre nei pubblici esercizi

onebit_19 TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA
onebit_19 TABELLA PER LA STIMA DELLE QUANTITÀ DI BEVANDE ALCOLICHE CHE DETERMINANO IL SUPERAMENTO  DEL TASSO ALCOLEMICO LEGALE PER LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA, PARI A 0,5 GRAMMI PER LITRO

 

 

La legge 120 del 29 luglio 2010, che ha approvato le nuove regole per la circolazione stradale, ha dettato nuove disposizioni in materia di somministrazione e vendita di bevande alcoliche nelle ore notturne a cui ci si doveva adeguare entro il 12 novembre 2010. 
In particolare: i titolari e i gestori di bar, ristoranti, pizzerie, alberghi, circoli privati devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 alle 6. 
All’uscita dei locali deve essere presente a disposizione dei clienti un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico. 
Negli stessi locali (all’entrata, all’ingresso e all’uscita) devono essere esposte le tabelle che riproducano la descrizione dei sintomi e le quantità delle bevande che determinano il superamento del tasso alcolemico (in qllegato). 
I titolari ed i gestori di esercizi di vicinato devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle 6. 
Le sanzioni pecuniarie previste variano da 5 mila a 20 mila euro, oltre alla sospensione della licenza dell’esercizio per un periodo da 7 a 30 giorni. I divieti sopra descritti non si applicano nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio ed in quella tra il 15 e il 16 agosto. 
Le tabelle sono state rese pubbliche (Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2008) con il Decreto 30 luglio 2008 del Ministro del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, con il quale vengono definiti i contenuti delle tabelle da esporre nei locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Le tabelle sono finalizzate ad informare i frequentatori dei locali sugli effetti del consumo delle diverse quantità e tipologie di bevande alcoliche, per prevenire i danni alcolcorrelati e in particolare gli incidenti stradali.
Il decreto è stato predisposto in attuazione del Decreto legge 3 agosto 2007 n.117, recante “Disposizioni urgenti modificative del Codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della Legge 2 ottobre 2007, n. 160. 
L’art. 6 del decreto legge introduce nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza. In particolare viene introdotto l’obbligo per i titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali, apposite tabelle.
I gestori dovranno mettere in modo ben visibile le indicazioni per permetterne la perfetta leggibilità: riportano rispettivamente le stime per il calcolo del tasso alcolemico nel sangue in base al peso, al sesso e al cibo e all’alcol ingeriti, senza tralasciare una descrizione degli effetti dell’alcol a seconda del tasso alcolemico ingerito. Le tabelle vanno esposte all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali. Chi non lo fa rischia la chiusura da 7 a 30 giorni.
Il limite legale del tasso alcolemico per la guida - ricorda il ministero - è 0,5 grammi per litro. L’iniziale sensazione di ebbrezza e riduzione delle inibizioni di controllo si manifesta già con 0,1-0,2 g/L; si passa poi a sensazione di ebbrezza e riduzione delle inibizioni, del controllo e della percezione del rischio verso i 0,3-0,4 g/L. Sopra 0,9-1,5 g/L c’è alterazione dell’umore, rabbia, tristezza, confusione mentale, disorientamento, poi (1,6-3 g/L) stordimento, aggressività, stato depressivo, apatia letargia, fino allo stato di incoscienza (3,1-4 g/L). Infine, oltre 4 g/L, difficoltà di respiro, sensazione di soffocamento, sensazione di morire.
Ma le tabelle spiegano anche come si arriva a questi valori alcolemici: una donna che pesa 45 kg, ad esempio che ha assunto a stomaco vuoto una birra leggera (0,39% di gradazione alcolica) ed un aperitivo alcolico (0,49%) ha un’alcolemia attesa di 0,88; una donna di peso 60 kg che ha assunto a stomaco pieno 2 superalcolici (0,35% per 2) ha un’alcolemia attesa di 0,70 g/L. Anche per gli uomini qualche esempio dalle tabelle: peso corporeo 75 kg, ha assunto a stomaco vuoto due birre speciali (0,41%), ha un’alcolemia attesa di 0,82 g/L mentre un uomo che pesa 55 kg ed ha assunto a stomaco vuoto una birra doppio malto (0,71%) ed un superalcolico di media gradazione (45 gradi-0,36%) ha un’alcolemia attesa di 1,07 grammi/litro.
Le unità alcoliche di riferimento si riferiscono a bicchiere, lattina o bottiglia serviti usualmente nei locali: birra 330 cc, vino 125 cc, digestivi 40 cc, superalcolici 40 cc, champagne/spumante 100 cc, ready to drink 150 cc. Sulle tabelle verrà chiarito anche che una birra normale bevuta da una donna di 45 chili a stomaco vuoto può far superare già il limite legale del tasso alcolemico per la guida, fissato a 0,5 grammi per litro. Limite superato, solo per fare alcuni esempi, da un uomo di 70 chili che beve una birra doppio malto senza avere mangiato nulla.

 

 

 

 

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